DECRETO 16 settembre 2016 Modalità di attuazione del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione .
1. Il presente decreto disciplina la predisposizione e l’attuazione dei programmi di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo n. 102 del 2014.
2. Ai fini di cui al comma 1, il presente decreto disciplina in particolare: a) le modalità di finanziamento;
b) le modalità’ e i criteri per l’individuazione e la selezione degli interventi ammessi al finanziamento;
c) la presentazione delle proposte di intervento e l’approvazione
del programma di interventi;
d) le attività’ di informazione e assistenza tecnica necessarie;
e) il coordinamento, la raccolta dei dati e il monitoraggio necessario per verificare lo stato di avanzamento del programma.
Nell’ambito del programma di cui all’art. 1, accedono ai finanziamenti, nel rispetto dei requisiti di cui al presente articolo e limitatamente alle spese ammissibili di cui all’art. 4, i seguenti interventi di riqualificazione energetica, indicati dall’attestato di prestazione energetica o in apposita diagnosi energetica, pur se combinati o compresi in progetti di riqualificazione piu’ generale dell’immobile:
a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato;
b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
c) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da est-sud-est a ovest, fissi o mobili, non trasportabili;
d) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti
generatori di calore a condensazione;
e) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica;
f) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di
generatore di calore alimentato da biomassa;
g) installazione di impianti di cogenerazione o trigenerazione;
h) installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling;
i) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore;
l) riqualificazione degli impianti di illuminazione;
m) installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore;
n) installazione di sistemi BACS di automazione per il controllo, la regolazione e la gestione delle tecnologie dell’edificio e degli impianti termici anche unitamente a sistemi per il monitoraggio della prestazione energetica;
2. Accedono altresi’ ai finanziamenti, gli interventi sugli immobili e sugli impianti non ricompresi al comma 1, purche’ gli stessi comportino una riduzione dei consumi di energia, a titolo non esaustivo, per l’illuminazione, il riscaldamento e/o il raffrescamento degli ambienti destinati ad uso di pubblico servizio degli immobili di cui all’art. 1.
3. Gli impianti di produzione di energia elettrica o termica sono ammissibili limitatamente al contributo per il soddisfacimento, per il medesimo vettore energetico, dell’effettivo fabbisogno dell’edificio per la climatizzazione, la produzione di acqua calda sanitaria, l’illuminazione e la ventilazione, valutato nell’ambito di un bilancio energetico mensile.
4. Ai fini dell’accesso al finanziamento, devono essere rispettati i requisiti minimi di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni, nonché’ ai decreti del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernenti «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi negli edifici» e «Linee guida per la certificazione energetica degli edifici».