Luogo della prestazione dei servizi di cui agli articoli 7-quater, comma 1, lettera e), e 7-sexies, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aventi ad oggetto imbarcazioni da diporto.
Individuazione delle modalità e dei mezzi idonei a dimostrare l’effettiva fruizione e l’effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 1, commi 725 e 726, Legge 2 dicembre 2019, n. 160, modificato dall’ articolo 48, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14 settembre 2020).
Le disposizioni del presente Provvedimento – pubblicato il 29 ottobre 2020 – individuano i mezzi e le modalità di prova idonei a dimostrare l’utilizzazione e la fruizione dell’imbarcazione da diporto al di fuori dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 7-quater, comma 1, lettera e) e dell’articolo 7-sexies, comma 1, lettera e-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Con riferimento alle modalità di prova dell’effettivo utilizzo dell’imbarcazione da diporto, l’effettiva utilizzazione e fruizione dell’imbarcazione da diporto al di fuori dell’Unione europea si evince dal contratto di locazione, anche finanziaria, noleggio, ed altri contratti simili, anche sulla base della dichiarazione resa dall’utilizzatore dell’imbarcazione stessa sotto la propria responsabilità al momento della messa a disposizione dell’imbarcazione. Il contratto deve essere supportato dai mezzi di prova di cui al punto 1, lettera f), secondo il regime di cui ai punti 4 e 5.
La disciplina di cui al presente Provvedimento si applica ai contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio, ed altri contratti simili, conclusi successivamente alla pubblicazione del presente Provvedimento.
Fonte: Agenzia delle Entrate